L’IVA in Edilizia: guida ed esempi pratici

Sui vari forum ove sono utente attivo in qualità di esperto, vengono poste spesso le stesse domande. Fra queste il regime IVA in ambito edilizio che frequentemente genera confusione anche negli addetti del settore. Per quanto sia una materia di natura prettamente tributaria, è necessario conoscere le regole di base per gestire la ormai omicomprensività e complessità richieste della pratica quotidiana.
Il settore edilizio peraltro è uno dei più complessi in termini di inquadramento ed applicazione della corretta aliquota IVA, con diversi “scaglioni” (attualmente 4%, 10% e 22%) applicabili a seconda della tipologia di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, ecc.), della destinazione d’uso dell’immobile (abitativo “prima casa”, abitativo “non di lusso” non prima casa, edilizia residenziale pubblica, costruzioni rurali ad uso abitativo, ecc.) e del soggetto che effettua l’operazione (impresa, privato).

Questo articolo rappresenta una guida sintetica, ovvero un vademecum per tutti coloro che una volta per tutte vogliono vederci chiaro.

Imposta sul Valore Aggiunto: dalle origini ad oggi

Sebbene esista un precedente storico [1], il primo riferimento normativo che origina formalmente il regime IVA deve attribuirsi al D.P.R. 633/1972: il cosiddetto “Decreto IVA” è ancora oggi il testo fondamentale che ha introdotto l’Imposta sul Valore Aggiunto in Italia. Per quanto riguarda l’ambito edilizio, le relative fasce sono contenute nelle Tabelle A, Parte II (aliquota ridotta) e Parte III (aliquota intermedia) ad esso allegate.

Con l’introduzione del decreto sono state anche definite le varie agevolazioni (riduzione o esenzione dell’IVA) fruibili in determinati casi oggettivi nel rispetto di specifici requisiti soggettivi. Per esempio l’IVA al 4% è rivolta alle cosiddette “prime case”[2], alle “costruzioni rurali”[3], relative alla costruzione di “fabbricati Tupini” effettuate nei confronti di committenti soggetti IVA con attività di costruzione per successiva vendita[4], nonchè relative ad interventi per il superamento delle Barriere Architettoniche.

Solo con la Legge Finanziaria 2000 viene esteso il regime ridotto dell’IVA al 10%, dapprima in via transitoria (poi stabilizzata), alle prestazioni di servizi relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente su edifici a prevalente destinazione abitativa, in attuazione della Direttiva Europea 1999/85/UE, volta ad agevolare i settori ad alta intensità di manodopera. Importante precisare che tale disposizione è in ogni caso conseguente all’introduzione della classificazione delle categorie di intervento edilizio[5], oggi come sappiamo armonizzata ed emendata nel TUE DPR 380/2001: questa classificazione è diventata cruciale per l’applicazione delle aliquote IVA agevolate successive.

Contemporaneamente viene promulgato un nuovo decreto [6] che ha individuato i cosiddetti “beni significativi”, per i quali l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, mentre sull’eccedenza si applica l’aliquota ordinaria. Questo in particolare è uno degli argomenti più dibattuti e meno compresi sul quale è assolutamente necessario soffermarci in seguito.

Nel corso degli anni, le aliquote e le agevolazioni sono state più volte confermate, prorogate, e in alcuni casi, specificate o integrate con nuove casistiche (es. interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, efficientamento energetico, ecc.). È importante notare che l’aliquota IVA ordinaria ha subito incrementi nel tempo (es. dal 20% al 21% sino all’attuale 22%).

 

L’IVA in Edilizia: quale applicare?

Sebbene per chi scrive la distinzione appaia molto semplice poichè assimilata nell’esperienza pluriennale, comprendo che non sia così chiaro o immediato, soprattutto se non si ha bene in mente la classificazione degli interventi edilizi e si tende a confondere la reale natura urbanistica con il gergo parlato (v. definizione di “Ristrutturazione Edilizia” spesso abusata o utilizzata a sproposito). Oppure si tende a generalizzare erroneamente una disposizione che riguarda il caso particolare.

Iva ridotta sempre sulla manodopera

Soffermandoci sugli edifici a destinazione residenziale ancorchè prevalente [7], ad esempio l’IVA ridotta al 10% si applica indistintamente a qualsiasi tipologia di intervento alla sola Manodopera concernente prestazione di servizi dipendenti da contratto di appalto, mentre per le somministrazioni di forniture è necessario che l’intervento sia inquadrabile almeno nel Restauro e Risanamento Conservativo (lettera c) comma 1 art.3 DPR 380/2001): chiariamo subito che i conetti di “manutenzione” e “ristrutturazione” sono solo quelli desumibili dal Testo Unico Edilizia ed a nulla valgono le diverse interpretazioni che normalmente si affiancano nel caso dei bonus fiscali piuttosto che nel campo civilistico.

La fornitura di beni

Nell’ambito delle cessione di forniture ai fini di interventi di recupero, il legislatore ha previsto una triplice classificazione:

a) beni finiti[8] (per esempio: porte, infissi, sanitari, generatori, ecc.)
b) semilavorati (per esempio: pavimenti, rivestimenti, battiscopa, ecc.)
c) materie prime (materiali edili in genere come leganti, collanti, vernici, metalli, legname, materiali lapidei e laterizi, materiali di coibentazione ed impermeabilizzazione ecc.)

Questa ulteriore precisazione è essenziale poichè l’aliquota ridotta si applica, all’insieme di opere e forniture, solo nell’ambito di un medesimo “contratto di appalto”: di fatto anche se stessimo realizzando un intervento assimilabile alla Ristrutturazione Edilizia (lettera d) comma 1 art.3 DPR 380/2001) e procedessimo all’acquisto in autonomia di finiture, dovremmo pagare l’IVA al 22% sulle stesse, permanendo la riduzione sulla sola posa in opera. Per usufruire dell’iva al 10% anche sulle forniture, in questo caso, è necessario che sia la stessa impresa esecutrice/installatrice a provvedere alla contemporanea cessione: in tal caso l’installatore acquisterà i beni con aliquota ordinaria ed addebiterà al committente l’importo comprensivo dell’aliquota ridotta, recuperando la differenza (12% in eccedenza versata) al momento della dichiarazione IVA. Poichè questo di fatto costituisce una “anticipazione” e non rappresenta un atto dovuto, non è detto che l’impresa/artigiano/installatore si renda disponibile.

Il tutto peraltro al netto della presenza di Beni Significativi, diversamente la questione si complica ulteriormente, aprendo ad ulteriori scenari.

Le Categorie di Intervento

Data la complessità delle argomentazioni e la sovrapposizione di requisiti e condizioni, occorre distinguere le casistiche rispetto alle categorie omogenee di intervento.

Interventi di Restauro e Ristrutturazione Edilizia

Questo è l’unico contesto ove l’iva è sempre agevolata al 10% anche se sono presenti beni significativi o se i beni finiti non sono ricompresi nell’ambito della prestazione di servizi: infatti n questo scenario anche se l’acquisto di beni finiti viene effettuato in autonomia dal committente, spetta sempre l’agevolazione. Fanno comunque eccezione le materie prime ed i semilavorati che richiedono sempre che siano integrate nell’opera compiuta.

Interventi di Manutenzione

Il legislatore non ammette alcuna differenza a livello di regime IVA applicabile sia che si tratti di manutenzione Ordinaria (lettera a) comma 1 art.3 DPR 380/2001) oppure Straordinaria (lettera b) comma 1 art.3 DPR 380/2001). Permanendo le condizioni di fornitura di beni finiti unitamente alla posa per poter beneficiare dell’agevolazione sugli stessi, occorre in questo scenario porre attenzione all’esistenza dei Beni Significativi.

I beni significativi

Appare dunque necessario definire cosa sono e cosa comporta l’acquisto di beni cosiddetti “significativi”. La norma definisce questi beni “di valore significativo” quelli che, ancorché ricompresi nell’abito dell’appalto, rientrano nell’elenco del Decreto 29 Dicembre 1999: tuttavia poichè la lista di beni indicati a riferimento non risulta esaustiva, devono essere ricompresi anche beni/tecnologie che posseggono le stesse funzionalità, ovvero risultino ad essi assimilabili aldilà della diversa denominazione commerciale[9]:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • generatori termici e per la produzione di acs
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e trattamento dell’aria
  • sanitari e rubinetteria bagni
  • impianti di sicurezza.

Si tratta di beni per i quali la normativa in campo tributario attribuisce la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto all’intervento complessivo.

Caso a parte deve invece porsi agli Impianti solari Termici e Fotovoltaici ove la norma specifica che non si tratta di beni significativi, per cui è sempre pacifica l’applicazione dell’iva al 10%, sia che i beni siano compresi nel costo omnicomprensivo dell’impianto, sia che il loro acquisto venga effettuato direttamente dal committente[10].

La presenza di queste particolari forniture nello scenario fin’ora analizzato (manutenzione), comporta la necessità di scindere il valore di detti beni, fino a concorrenza del costo della messa in opera: tradotto in parole semplici sulla parte equivalente al valore dalla messa in opera spetta l’iva agevolata al 10%, mentre rimarrà l’iva ordinaria al 22% sulla quota eccedente. Facciamo un esempio per chiarirci le idee:

Posto il costo totale dell’intervento compiuto pari a  12.000 euro, si distinguono:
a) costo della manodopera (per esempio installazione): 3.000 euro
b) costo dei beni significativi (per esempio infissi): 9.000 euro
L’Iva agevolata al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento ed il costo dei beni significativi (3.000 euro, pari al valore della manodopera).
L’Iva nella misura ordinaria del 22% si applicherà sul valore residuo dato dalla differenza tra il valore dei beni significativi e quello in concorrenza della manodopera (9.000 – 3.000 = 3.000 euro).

Attenzione che nel caso il committente si obblighi a pagare un unico corrispettivo riferito all’opera nel suo complesso (tradotto, sia presente un unico prestatore d’opera/appalto), avente ad oggetto una pluralità di opere, nel presupposto che i beni significativi ricompresi (ad esempio sanitari, infissi e caldaia) non assumano valore significativo, in quanto il loro valore complessivo dovesse risultare inferiore al 50 per cento di quello dell’intero intervento di recupero, decadono le considerazioni di cui sopra circa la necessità di scorporare tale valore e può considerarsi, indipendentemente dalla classificazione dell’intervento, tutto agevolabile con IVA ridotta al 10%.

In sintesi

Per riconciliare tutte le casistiche occorre ricorrere ad una tabella esplicativa.

TIPO INTERVENTOPRESTAZIONIFORNITUREBENI SIGNIFICATIVI
contratto appaltoaltre prestazioni d’operabeni finitimaterie prime e semilavoraticoncorrenza valore manodoperavalore residuo
Man. ORDINARIA, STRAORDINARIA
lett. a) e b) comma 1 art. 3 DPR 380/2001
10%10%22%(*)22%10%22%(**)
RESTAURO, Ris. EDILIZIA
lett. c) e d) comma 1 art. 3 DPR 380/2001
RIS. URBANISTICA
lett. f) comma 1 art. 3 DPR 380/2001
10%10%10%22%10%10%
(*) Se ricompresi nell’ambito del contratto d’appalto, l’iva è agevolata al 10%
(**) Se il valore è inferiore al 50% del valore complessivo della prestazione, si applica iva agevolata al 10% sull’intero importo dei beni significativi.

 

 

note

note
1 Legge “Tupini” n. 408/1949. Introduce agevolazioni fiscali per la costruzione di “case non di lusso”, i cosiddetti “fabbricati Tupini”. L’aliquota IVA del 4% per la costruzione di queste abitazioni trova le sue radici in questo concetto, recepito poi nel D.P.R. 633/72 (Tabella A, Parte II, n. 39).
2 Sul concetto di “prima casa” si veda la Nota II-bis, Tariffa I, Art. 3, comma 131, Legge 549 del 2 dicembre 1995.
3 Sul concetto di “costruzione rurale” si veda l’art. 9, comma 3, Legge 133 del 26 febbraio 1994.
4 L’iva al 10% è invece rivolta alla: a) Costruzione di interi fabbricati “Tupini” effettuate nei confronti di persone fisiche che non siano soggetti passivi IVA ; b) Costruzione di fabbricati “Tupini” rese a imprese od enti che non esercitano attività di costruzione immobili per la rivendita.
5 v. art. 31 Legge n. 457/1978 – «Disciplina dell’edilizia residenziale pubblica».
6 Decreto 29 Dicembre 1999
7 Sul concetto di “prevalenza abitativa privata” v. art. 2 comma 11 Legge 191/2009.
8 Sono “beni finiti” quelle forniture che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità. v. Risoluzione del Ministero Finanze n. 39/E del 9 marzo 1996
9 v. Circolare ADE 15/E del 15 Luglio 2018
10 Ulteriori specificazioni a riguardo sono contenute nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.269/2007 e nella Circolare Agenzia delle Entrate n.36/2013