Vorrei…ma non POS!

Apro con una parafrasi-battuta un argomento – peraltro già ampiamente trattato ma all’interno di un discorso più ampio sulle responsabilità di committente ed impresa nel privato: lo trovi qui – direi scottante, alle porte di una nuova stagione di cantieri, che riguarda il possesso di un requisito fondamentale per poter lavorare (ancor prima di entrare nel cantiere) da parte di tutte le imprese, nessuna esclusa.

Sto parlando ovviamente del POS: Piano Operativo di Sicurezza, istituito in una prima forma embrionale già con il D.Lgs 626/94 (esattamente 25 anni fà!), anche se all’epoca era costituito piuttosto da un compendio di leggi trasposte, oggi è un documento imprescindibile ed essenziale che ogni Datore di Lavoro[1]di una impresa (che sia appaltatrice, esecutrice o entrambe non fà alcuna differenza) è tenuto a redigere per poter operare in ogni singolo cantiere.

A cosa serve il POS?

Come già ho accennato in premessa, il Piano Operativo di Sicurezza è un vero e proprio “programma di prevenzione” da possibili pericoli e rischi[2] connessi direttamente ed indirettamente dall’attività svolta all’interno del preciso contesto di lavoro (cantiere). Le statistiche dell’INAIL suggeriscono che gli incidenti più gravi e numerosi avvengono sempre nelle condizioni più comuni (es. ambiente domestico): è facile dunque intuire che una classe di lavoro con rischio elevato, quale è quella svolta dalle ditte edili (ed in generale tutti coloro che lavorano in un cantiere: committente, progettista, direttore dei lavori, fornitori inclusi) possa solo che aumentare le probabilità di infortunio o peggio di incidente mortale.

E’ quindi obbligo che ciascun titolare delle imprese che parteciperanno alla realizzazione (la norma parla di Datore di Lavoro, da non confondere con il Committente dell’opera, quasi sempre il proprietario dell’immobile da ristrutturare) si doti prima di tutto di un organico costituito da specifiche figure con compiti di sicurezza (RSPP, RLS, Medico Competente, Addetti alle emergenze) e adotti tutte le misure generali e particolari di tutela: tra gli obblighi non delegabili vi è appunto la valutazione dei rischi e la redazione di un documento denominato DVR (Documento Valutazione Rischi) che costituisce parte integrante e direi preliminare per l’inizio di ogni attività e la cui mancanza comportano gravi sanzioni penali (contemplando tra queste, arresto, ammenda e sospensione dell’attività imprenditoriale).

Chi è obbligato a fare il POS?

La risposta è perentoria e senza lasciare spazio a dubbie interpretazioni: tutte le Imprese (Ditte con almeno un dipendente, cooperative incluse) chiamate a prestare lavori, servizi e noleggi con operatore (cosiddetti a “caldo”), all’interno di un qualsiasi cantiere, a prescindere dalla tipologia dell’opera o classificazione urbanistico-edilizia dell’intervento: anche una impresa che svolge unicamente semplici lavori impiantistici o di finitura è tenuta a predisporre il documento prima della firma dell’incarico.

Sono dunque escluse, per via residuale, solamente le attività non ricomprese in quelle di edilizia ed ingegneria civile (es. manutenzioni come opere di giardinaggio, pulizie ecc.), i noleggi senza operatore (cosiddetti a “freddo”), le mere forniture, e tutti i casi in cui formalmente e fattivamente chi interviene non sia costituito in qualità di Impresa (es. lavoratore autonomo, artigiano).

Per ogni cantiere in cui l’impresa opererà, all’atto della stipula del contratto di appalto privato con il committente, il Datore di Lavoro predisporrà il proprio POS e lo consegnerà al Committente che, in qualità di Responsabile dei Lavori, dovrà verificare che risponda dei contenuti minimi descritti nel D.Lgs 81/2008: poichè come in altri passaggi questa responsabilità imposta dalla norma richiederebbe delle competenze in materia che difficilmente un non addetto ai lavori può possedere se non attraverso l’acquisizione di un titolo professionale e/o una preparazione specifica (e questa purtroppo è secondo me una falla – o un bug come diremmo oggi – della norma), il mio gruppo ha studiato in esclusiva per i nostri clienti, un apposito vademecum con una ceck-list da compilare per facilitare il compito del povero ed inconsapevole committente.

Quali sono i contenuti del POS? Esiste uno standard?

Gli elementi cosiddetti minimi, sono indicati a piè di lista nell’Allegato XV, paragrafo 3 e rappresentano una guida alla compilazione del documento, pur non prescrivendone l’ordine, il formato ecc.

Riportando letteralmente quando indicato nel decreto, il POS dovrà contenere almeno:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    a) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    b) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
    c) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    d) il nominativo del medico competente ove previsto;
    e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    f) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    g) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  2. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  3. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  4. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  5. l’elenco delle sostanze e miscele pericolose21 utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  6. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  7. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  8. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  9. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  10. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Come accennato non esiste uno standard imposto dal legislatore per la definizione del formato, l’importante è la congruità con i contenuti minimi. E’ però doveroso chiarire che poichè trattasi di uno Strumento operativo a disposizione dei lavoratori, la sua redazione debba essere ispirata a principi di semplicità, facilità di lettura e comprensione.

Dal 2014 un emendamento al decreto ha introdotto i modelli semplificati, ovvero formulari compilabili che guidano nella descrizione dei contenuti: di semplificato in realtà non hanno alcunché ma sono utili soprattutto per non dimenticare i passaggi fondamentali.

Tuttavia va ricordato che un POS non è un documento facilissimo da compilare (come non lo è il “fratello maggiore” PSC, redatto solo da un tecnico abilitato e con requisiti specifici) anche perché spesso conta di numerose pagine ed allegati: è consigliabile farsi affiancare da un esperto del settore e non improvvisare con il vizio del classico copia ed incolla poichè, di fatto, cambiando solo la copertina e non i contenuti, anche un POS di 100 ed oltre pagine, ma incoerente nella sostanza, è facile oggetto di severe osservazioni e sanzioni da parte degli organi di vigilanza.

Quanto costa redigere un POS? E quando “costa” non farlo?

Nella stragrande maggioranza dei casi, essendo un elaborato tenuto ad essere compilato dal Datore di Lavoro delle imprese come “estensione” del DVR, è essenzialmente gratuito, ovvero oneroso – ovviamente – solo se per tale scopo il titolare si affidi o si faccia assistere da personale esterno. Poichè spesso non si hanno le conoscenze e la preparazione adeguata, la seconda opzione è preferibile a fronte di una spesa irrisoria o comunque sostenibile di poche centinaia di euro: la redazione di un POS per una classica ristrutturazione di interni, ad esempio, è offerta dal mio studio che conta esclusivamente architetti abilitati e con titolo specifico di coordinatori per la sicurezza, a partire da 300€.

Non redigerlo (o farlo male, parziale o incompleto) comporta costi anche insostenibili dovuti all’applicazione di ammende salatissime (corrispettivo pecuniario delle sanzioni penali), fintanto che l’organo ispettivo dell’ASL o Ispettorato del Lavoro, a seguito di accertamento per controllo o segnalazione, non commuti la pena dell’arresto.
Di seguito ti propongo uno specchietto di riepilogo ed il riferimento di legge:

Sanzioni per il Datore di Lavoro delle imprese
ViolazioneArrestoAmmenda
Mancata o Incongrua Valutazione dei Rischi

art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’art. 29, commi 2 e 3
da 2.457,02 a 4.914,03

[art. 55 comma 3]
Incongrua o Incompleta Valutazione dei Rischi

art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f
da 1.228,50 a 2.457,02

[art. 55 comma 4]
Mancata Designazione RSPP

art. 17, co. 1, lett. b)
da 3 a 6 mesi

[art. 55, comma 1 lett. b)]
da 3.071,27 a 7.862,44 euro

[art. 55, comma 1 lett. b)]
Mancata o incongrua redazione del POS

art. 96, co. 6 lett. g)
da 3 a 6 mesi

[art. 159, co. 1]
da 3.071,27 a 7.862,44 euro

[art. 159, co. 1]
Mancata o incongrua redazione del POS

art. 96, co. 6 lett. g), se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI

da 4 a 8 mesi

[art. 159, co. 1]
da 2.457,02 a 9.828,05 euro

[art. 159, co. 1]
Incompleta redazione del POS

art. 96, co. 6 lett. g), se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV
da 2.457,02 a 4.914,03

[art. 159, co. 1]

 

 

 

note

note
1 il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs 81/2008 all’art.89 comma 1 lettera h), introducendo la definizione di POS, prescrive a carico di ciascun datore di lavoro (il titolare della ditta per intenderci) di predisporre un documento essenziale alla valutazione e prevenzione dei rischi connessi all’attività, in conformità a quando già dispone l’art. 17 comma 1 lettera a) (DVR) ed in base a contenuti minimi fissati dall’Allegato XV
2 i due termini, spesso usati sinonimicamente a sproposito, hanno attinenza un discorso generale comune ma si differenziano nella sostanza del loro reale significato: mentre il pericolo /!\ rappresenta una possibilità intrinseca di danno, il rischio (%) è la probabilità che il pericolo costituisca un danno

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