Le responsabilità del Committente e dell’Appaltatore (nei cantieri privati)

Qualcuno sorriderà leggendo questo post, probabilmente perchè si chiederà: “ancora ne dobbiamo parlare? veramente le persone non sono consapevoli delle proprie (implicite, dirette ed inderette) responsabilità?”
Purtroppo alle porte del 2020 (duemilaventi!) la risposta è ancora negativa nella maggioranza dei casi. I motivi sono pochi, in realtà, e quasi certamente ti ritroverai in uno dei casi “tipici”: la completa disconoscenza dell’argomento, una personale interpretazione normativa legata ad una mancanza di competenza specifica sull’argomento o la cattiva informazione ricevuta da altri.

Attenzione, vorrei fare un inciso: ammesso che “la legge non ammette ignoranza” (come già tra l’altro indicato in un altro mio post riguardo la legittimità e conformità degli immobili) purtroppo spesso e volentieri non è facile nemmeno sapere che esiste una legge specifica!

Ebbene alla luce anche degli ennesimi e recenti fatti di cronaca dove la pessima o travisata informazione sulla tematica putroppo ha determinato il ripetersi di eventi incresciosi, sarebbe bene prendere atto che, nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro, vi sono precisi ruoli e responsabilità spesso “inconsapevolmente” ricoperti.

Il Testo Unico sulla Sicurezza ormai datato 2008, che all’epoca della sua emanazione fu un vera e propria “rivoluzione”, parla di specifiche “figure” (chi), le quali assumono dei “ruoli” (fa), in ragione di azioni altrettanto specifiche (cosa), riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ora già sò cosa mi starai per dire: “ma che centra? io devo solo ristrutturare il mio appartamento…il T.U. 81/08 parla di Sicurezza sui Luoghi di lavoro!“. E’ qui, lasciatelo dire, che casca l’asino, e fa anche numerose capriole prima di un sonoro tonfo a terra! Infatti, il Decreto Legislativo si applica in TUTTE le condizioni lavorative, non solo a quelle relative alle aziende o agli uffici, tant’è che riguardo i Cantieri Temporanei e Mobili, devi sapere, c’è una parte specifica e molto corposa del decreto.

Vediamo dunque di introdurti nell’argomento specifico.

Campo di applicazione: Il Titolo IV del D.Lgs 81/2008

Tra le figure in gioco, richiamando quanto indicato nel suddetto D.Lgs 81/08 (art. 89) attraverso puntuali definizioni, possiamo distinguere:

  • Committente (COM): il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata
  • Responsabile dei Lavori (RL): committente o persona incaricata del committente della sicurezza sul lavoro
  • Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE): tecnico abilitato della redazione dei piani di prevenzione (CSP) in fase di progettazione ed attuazione in fase di esecuzione (CSE)
  • Appaltatore (APP): impresa che assume l’appalto della gestione (Impresa Affidataria) e/o realizzazione dell’opera (Impresa Esecutrice)
  • Datore di Lavoro (DdL): titolare della ditta appaltatrice e responsabile della valutazione e prevenzione dei rischi
  • Preposto (DIR): personale dirigente dell’impresa esecutrice a cui sono delegate manzioni di vigilanza e prevenzione sul cantiere
  • Lavoratore (LAV): operaio che soggiace ad un contratto di lavoro con la ditta esecutrice (subordinato) oppure artigiano operante in proprio, senza cioè alcun vincolo di subordinazione (autonomo).

Alcuni soggetti ti sarà già capitato di incontrarli o conoscerli e se proprio non ricordi dove o come, ti propongo di dare un rapido sguardo anche a questo mio articolo che riguarda l’organizzazione di una ristrutturazione di interni.

Inutile dirti che l’ordine dell’elenco non è affatto casuale, ma frutto di una visione piramidale in cui al vertice vi sono i ruoli principali ai quali in un certo qualmodo dipendono gli altri secondo una successione che oserei dire gerarchica, ma che in realtà è piuttosto relativa alla definizione di un puzzle: immaginalo dunque come uno schema o mappa concettuale e tienilo sempre a mente.

Il Committente-Responsabile dei Lavori

Per comprendere quali siano le responsabilità di ogni soggetto della “piramide” è bene intanto sollevarti da ogni dubbio sul concetto di Responsabile dei Lavori, il cui nome potrebbe indurre a fraintendimenti: intanto, sappi, che è una figura sempre presente e molto frequentemente coincidente con lo stesso Committente il quale ha facoltà, comunque, di incaricare una persona di propria fiducia; il suo compito è quello di assicurarsi che le disposizioni in materia di sicurezza vengano rispettate dall’inizio, anzi direi, ancor prima di pensare al cantiere!

Infatti, uno degli obblighi[1] fondamentali del Committente/Responsabile dei Lavori è quello della preliminare verifica tecnico-professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi, ovvero la richiesta di esibire specifica documentazione attestante i requisiti di idoneità e capacità tecnico-organizzativa, finanziaria, e prevvidenziale, nonchè verificare l’adempimento dei doveri in materia di sicurezza[2].

Tale verifica è spesso disattesa stante il fatto che spesso al massimo si è consapevoli dell’essere committente: è bene precisare che il mancato rispetto dei doveri di cui all’art. 90  – che si conoscano o meno non fà alcuna differenza – comportano l’irrogazione di sanzioni con rilevanza penale che vanno dall’arresto da 2 a 6 mesi o l’ammenda fino a 7.900€ e/o sanzioni con rilevanza amministrativa che comporta una pena pecuniaria oltre i 2.000€!

Di seguito ti elenco quelle che sono le documentazioni da richiedere alle imprese in fase di scelta o di partecipazione ad una “gara di appalto”, rammentandoti che è compito unicamente del Committente/Responsabile dei lavori effettuare tale accertamento preventivo, il quale non può essere demandato ad un soggetto terzo:

  • Certificato di registrazione alla camera di commercio (CCIAA) in corso di validità (180 giorni) con evidenziato le specifiche competenze (categoria di lavori) e verifica della compatibilità delle stesse a quelle oggetto dell’incarico: una ditta di impiantistica potrà solo effettuare impianti e non opere edili, viceversa una ditta edile se non ha nel suo organico un soggetto abilitato alla certificazione di conformità e collaudo di impianti (DiCo/DiRi) non potrà eseguire alcun intervento, nemmeno di semplice manutenzione;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (120 giorni) con indicate le iscrizioni INPS, INAIL e di categoria (in genere Cassa Edile o Metalmeccanica): rappresenta un vero must-have che anche una ditta di semplici pulizie domestiche deve possedere e senza il quale il committente rischia serie ripercussioni e multe salatissime (oltre a dover pagare per conto dell’impresa tutti i contributi non versati);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): è un documento redatto da ciascun Datore di Lavoro e viene controfirmato per accettazione dalle altre figure quali l’RSPP, il RLS ed il Medico Competente; senza o in difformità viene interdetta l’attività imprenditoriale;
  • Specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • Attestati di avvenuta informazione, formazione (5 anni) e di Idoneità sanitaria dei lavoratori: altrettanto importante poichè ad ogni lavoratore deve essere assicurata adeguata formazione in materia di seicurezza ed in taluni casi anche addestramento specifico (es. i ponteggiatori);
  • Autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori: i motivi sono abbastanza ovvi e non mi soffermo;
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi: essenziale al contrasto del lavoro irregolare e per la stessa tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Inps, all’Inail e alle Casse;
  • Piano Operativo di Sicurezza (POS): sfatiamo un altro mito, il Pos è redatto per ogni specifico cantiere a prescindere dall’importo, durata e forza lavoro o che intervenga una sola impresa; è un obbligo contrattuale e la sua mancanza o incongruenza comporta una delle principali azioni sanzionatorie nei confronti di Committente ed Appaltatore poichè trattasi di un documento essenziale in cui sono contenute tutte le disposizioni per ridurre rischi e pericoli;

Infine, nei cantieri dove si prevede la “presenza anche non contemporanea di più imprese” vi è l’obbligo a capo del RdL di nominare il Coordinatore per la Sicurezza[3]. Tale obbligo è esteso anche al caso di sopraggiunta esigenza durante l’esecuzione dell’opera. Tra gli altri adempimenti vi è quella della trasmissione alle sedi territoriali dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL)
e alla Direzione Provinciale del Lavoro (ISPESL) della cosiddetta Notifica Preliminare, contenente, tra le altre, le generalità del committente, le indicazioni del cantiere, la durata presunta dei lavori e l’indicazione del numero ipotetico di uomini-giorno[4]

In generale è bene tenere presente che, riguardo in particolare al piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto (PSC), alla notifica preliminare (NP) quando prevista, e al documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese e/o dei lavoratori autonomi, in assenza anche di uno solo tra i predetti documenti obbligatori, o in presenza di documentazione incompleta o incoerente, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo o autorizzazione, oltre le sanzioni comminate dagli organi ispettivi di cui al Titolo IV, Capo III, art. 157 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i: ciò significa che anche una CILA per rinnovare il tuo immobile perde di efficacia!

A questo punto immagino che sicuramente ti starai annoiando: sappi che la tua noia non è nulla in confronto al non essere al corrente delle informazioni che ti ho dato (tra l’altro gratuitamente!), in relazione alle conseguenze della loro inosservanza che comportano sempre precise sanzioni penali o al meno pecuniarie.

Per distrarti un attimo ti propongo un altro argomento che magari ti riguarda se stai leggendo questo post: in questo mio articolo parlo dei costi di una ristrutturazione, magari stimola il tuo interesse nel sapere che tutto ciò vale SOLO in un cantiere regolare, poichè di fatto, tra controlli e vigilanza il regime sanzionatorio può estendersi a tutti i campi di applicazione (urbanistica, norme di settore, sicurezza, fisco ecc.).

Bene, dopo questa “sana” dose di terrorismo psicologico (purtroppo è necessario per allertarti sui “pericoli” a cui vai incontro inconsapevolmente o spavaldamente) possiamo ripartire con le considerazioni specifiche.

Quando avrai dei dubbi, fermati un istante e rileggiti questo post: sicuramente troverai tutto un pò più chiaro. Se ciò dovesse essere ancora troppo complicato, ti consiglio di scrivermi in privato per un interpello tecnico: stai tranquillo i consigli sono sempre pro-bono.

L’impresa appaltattrice

Che si tratti di impresa affidataria o esecutrice poco cambia in relazione alle responsabilità in capo al titolare che, come già detto e noto, il D.Lgs 81/08 chiama in ogni caso Datore di Lavoro.

Come già preannunciato, poichè di fatti tutte queste figure sono in realtà concatenate tra loro nell’ambito specifico di un cantiere edile, ciascuna Impresa (e per alcune questioni ad essi relative anche i Lavoratori Autonomi, ovvero l’artigiano come l’idraulico, l’elettricista, il pittore ecc. che lavorano in proprio senza fare acapo ad alcun datore di lavoro/impresa) deve innanzitutto dotarsi di un “organico” ed una “struttura aziendale” organizzata secondo i requisiti dettati dal Titolo I del sempre citato “ottantunozerootto“.

Tale organizzazione ai fini della sicurezza, è collegata all’obbligo (anche in questo caso la mancata nomina comporta sanzioni penali a carico del DdL) dell’elezione di figure con distinti ruoli e responsabilità che sono, in estrema sintesi:

  • Datore di Lavoro (DdL): figura già incrociata in precedenza, è il titolare dell’attività ed ha il ruolo precipuo di organizzare la sicurezza in azienda, attenendosi alle “Misure di Tutela Generale” e di controllo di  cui all’art. 15, provvedendo altresì alle nomine dell’RSPP, del Medico Competente e del Personale Addetto alle Emergenze, redigere preventivamente il DVR di cui agli artt. 17, 28 e 29, istruire i lavoratori con informazioni e corsi di formazione/addestramento di cui agli artt. 36 e 37, fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): figura principale, svolta unicamente dal DdL o da suo delegato ed avente requisiti specifici (corso di formazione di cui all’art. 32) il quale coadiuva il DdL alla redazione della relazione con la quale si assumono tutte le precauzioni in funzione della “Prevenzione e Protezione” dei rischi per i lavoratori in azienda (art. 33): anche se la ditta edile ha 1 solo dipendente e/o non possiede una struttura fisica (es. solo sede legale, tipico delle piccole imprese edili) è comunque obbligata a tale osservanza;
  • Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): il ruolo è abbastanza intuibile e consiste nel rappresentare i lavoratori nelle riunioni periodiche (art. 35: aziende con più di 15 dipendenti) ed in tutte le fasi di prevenzione (ruolo essenzialmente di di consultazione); Può essere istituito all’interno dell’azienda (comparto o rapp. sindacali) o nominato per più aziende nell’ambito delle organizzazioni paritetiche (territoriale);
  • Medico Competente: specialista in medicina del lavoro o titolo equipollente ai sensi dell’art. 38; è dipendente dell’azienda (interno) o libero professionista (esterno) ed a lui è demandato il compito della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge: a) visita medica preventiva e/o preassuntiva, b) visita medica periodica, c) visita medica a richiesta del lavoratore; esprime giudizio di competenza circa l’idoneita/inidoneità alla mansione del lavoratore;

 

A questo punto, ti consiglio di provare a rispondere principalmente a questa domanda: quando una ditta che entra nel tuo cantiere può considerarsi regolare?

La risposta è molto semplice, direi banale: quando l’impresa (o il lavoratore autonomo) possiede e sopratutto esibisce al Committente, PRIMA di siglare un incarico, tutta la documentazione (completa e congrua alla luce di quanto già abbondandetemente detto in precedenza) richiesta per legge.
Troppo spesso si è indotti per la “fretta” (che qualcuno disse “fece ciechi i figli della gatta“, io direi, farà danni sicuramente all’economia del cantiere) a chiudere un accordo, senza informarsi prioritariamente di quali debbano essere i propri adempimenti e, di conseguenza, avere le giuste conoscienze per saper valutare la regolarità di un appalto: sugli aspetti dei contratti, in ambito privato, degli appalti edili ne parlo in questo mio articolo sul tema.

Inutile dunque rielencare la trafila di fascicoli da controllare, piuttosto vorrei soffermarmi sul secondo documento più disatteso della storia (secondo la mia personalissima classifica, il primo, ricorderai, è il DURC): il Piano Operativo di Sicurezza.

Ebbene il POS secondo l’acronimo, è elemento essenziale (forse anche più delle autocertificazioni del DdL) alla “Pianificazione” delle Operazioni legate alla Sicurezza sullo specifico cantiere, come “estensione” del già citato DVR. Spesso si compone di poche pagine, altre volte assume i connotati di un mattone: la differenza la fanno, come sempre, i contenuti e la loro pertinenza con l’oggetto dell’incarico (tipologia di lavorazioni, individuazione e soluzione dei rischi ad esse connessi).

Va da sè che gli elementi minimi sono indicati nell’Allegato XV e corrispondono, oltre naturalmente alle generalità dell’impresa e del titolare, ad una descrizione dettagliata riguardo:

  • il contesto in cui si andrà ad operare;
  • l’identificazione dei riferimenti del personale addetto alle emergenze, il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti;
  • l’indicazione di specifiche mansioni in riferimento all’attuazione delle procedure di sicurezza;
  • la documentazione sulla informazione, formazione ed addestramento dei lavoriatori, ivi compresi gli attestati di formazione specifica o relativi a particolari rischi per i lavoratori (es. lavori in quota);
  • l’elenco di apprestamenti, macchine ed attrezzature ivi comprese eventuali opere provvisionali corredate di apposita certificazione di conformità (es. ponteggi);
  • l’elenco delle eventuali sostanze pericolose utlizzate, con relative schede di sicurezza;
  • l’attività di cantiere e relative modalità organizzative;
  • le procedure operative per la riduzione o risoluzione dei rischi connessi ad ogni specifica attività svolta;
  • l’elenco dei DPI in dotazione ad ogni singolo lavoratore;
  • le procedure complementari, integrative e di dettaglio all’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)[5];

 

Dunque, come strumento operativo, abbiamo essenzialmente i testi legislativi che spesso, attraverso appositi allegati e schemi semplificativi, permettono di avere in mano dei “vademecum” della norma e tutti i suoi punti: per facilitare tale “operazione preliminare”, in esclusiva solo per i nostri clienti ed attraverso il mio studio di cui sono titolare e principale responsabile, ho elaborato degli appositi moduli da compilare, che ti guidano in questa faticosa fase di adempimenti prodromici all’inizio dei lavori: una sorta di “check-list” studiata per alleggerire il lavoro anche a chi non possiede le giuste conoscenze (e tu adesso dimmi quale committente se non è un tecnico/operatore del settore le ha in concreto?), ed in cui sono riportati tutti i riferimenti di legge per una rapida rassegna.

Sanzioni

Ti lascio due specchietti relativi ai principali obblighi dell’Appaltatore e del Committente e le relative sanzioni applicate:

Sanzioni per il Datore di Lavoro delle imprese
ViolazioneArrestoAmmenda
Mancata o Incongrua Valutazione dei Rischi

art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’art. 29, commi 2 e 3
da 2.457,02 a 4.914,03

[art. 55 comma 3]
Incongrua o Incompleta Valutazione dei Rischi

art. 17, co. 1, lett. a) in assenza degli elementi di cui all’art. 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f
da 1.228,50 a 2.457,02

[art. 55 comma 4]
Mancata Designazione RSPP

art. 17, co. 1, lett. b)
da 3 a 6 mesi

[art. 55, comma 1 lett. b)]
da 3.071,27 a 7.862,44 euro

[art. 55, comma 1 lett. b)]
Mancata o incongrua redazione del POS

art. 96, co. 6 lett. g)
da 3 a 6 mesi

[art. 159, co. 1]
da 3.071,27 a 7.862,44 euro

[art. 159, co. 1]
Mancata o incongrua redazione del POS

art. 96, co. 6 lett. g), se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI

da 4 a 8 mesi

[art. 159, co. 1]
da 2.457,02 a 9.828,05 euro

[art. 159, co. 1]
Incompleta redazione del POS

art. 96, co. 6 lett. g), se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV
da 2.457,02 a 4.914,03

[art. 159, co. 1]
Sanzioni per il Committente/Responsabile dei Lavori
ViolazioneArrestoAmmenda
Mancata nomina dei Coordinatori per la sicurezza nei casi previsti di pluralità di imprese

art. 90, co. 3, 4, 5

da 3 a 6 mesi

[art. 157, comma 1 lett. a)]
da 3.071,27 a 7.862,44 euro

[art. 157, comma 1 lett. a)]
Mancata o incongrua verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi

art. 90, co. 9, lett. a)
da 2 a 4 mesi

[art. 157, comma 1 lett. b)]
da 1.228,50 a 5.896,84 euro

[art. 157 comma 1 lett. b)]
Mancata o incongrua verifica degli obblighi dei coordinatori

artt. 91, co. 1 e 92 co. 1, lett. a), b) c) d) ed e)
da 2 a 4 mesi

[art. 157, comma 1 lett. b)]
da 1.228,50 a 5.896,84 euro

[art. 157 comma 1 lett. b)]
Mancata o incongrua verifica degli obblighi di formazione delle imprese e valutazione costi della sicurezza

art. 100, co. 6-bis
da 2 a 4 mesi

[art. 157, comma 1 lett. b)]
da 1.228,50 a 5.896,84 euro

[art. 157 comma 1 lett. b)]
Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi

art. 101, co. 1, primo periodo
da 614,25 a 2.211,31 euro

[art. 157 comma 1 lett. c)]

note

note
1 sul concetto di obbligo ed onere è bene essere ferrati: l’obbligo è una indicazione di doveri e pertanto soggetta a ripercussioni civili e penali, l’onere è semplicmente inteso come una facoltà di provvedere
2 il Titolo I del D.Lgs 81/2008 dispone che qualunque impresa sia organizzata secondo una struttura in cui sono presenti figure responsabili tra cui: il RSPP, il RLS, il Medico Competente ecc.; Sia la mancata nomina delle figure preposte che la mancata o incompleta redazione del DVR comportano una automatica inidoneità dell’impresa
3 Art. 90 commi 3, 4 e 11, DL.gs 81/2008: “3.Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.”
4 Art. 99 comma 1 ed Allegato XII, D.Lgs 81/2008:
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE
1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
4. Natura dell’opera.
5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome (i), cognome
(i), codice fiscale e indirizzo (i)).
8. Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).
5 ai sensi dell’art. 100, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 90, il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) se nominato o in sua vece e sostituzione il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, al quale tutte le imprese esecutrici dovranno adeguarsi ai fini della redazione dei propri POS, come piani di dettaglio al suddetto PSC.